SANZIONI CODICE DELLA STRADA
Parma Gestione Entrate per conto del Comune di Parma-Comando di Polizia Municipale è incaricata di gestire le Sanzioni Codice della Strada.
Il procedimento inizia dalla registrazione degli atti e termina con la riscossione coattiva delle sanzioni, relative agli atti di accertamento delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale redatti dal personale di Polizia Municipale, dagli ausiliari della sosta e dagli ausiliari del traffico.
Le modalità di pagamento delle contravvenzioni sono:
- Conto corrente Postale 1052680186 - intestato a COMUNE DI PARMA SANZIONI CDS E AMM.VE
- Bonifico con IBAN IT 69 Z 07601 12700 001052680186 a favore di COMUNE DI PARMA SANZIONI CDS E AMM.VE - E' importante verificare che l'accredito sul c/c del destinatario abbia valuta entro il 5° giorno dalla data della notificazione del verbale (art.23 D.Lgs. 27/01/2010 n. 11)
- Carta di Credito nella sezione "Pagamento Multe" del sito del Comune al seguente link https://www.servizi.comune.parma.it/PagamentoMulte/Pages/Ricerca.aspx?service=11&auth=FREE
FAQ SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED EMERGENZA SANITARIA COVID-19
In base al combinato disposto del D.L. 2 marzo 2020 n.9 (art.10 commi 4e 18) e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (art.1.c.1) è stata estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini per la notificazione, per il pagamento in misura ridotta e per le impugnazioni dei verbali di accertamento di violazione del Codice della strada.
Per i Comuni della Lombardia e del Veneto di cui all’allegato 1 del D.L. 2/3/2020, n.9 sospensione termini per notifica, pagamento in misura ridotta e per impugnazione verbali CdS dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020
Per tutti gli altri Comuni di Italia sospensione termini per notifica, pagamento in misura ridotta e per impugnazione verbali CdS dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020
Si aggiunge la modifica introdotta dall’art. 108 c.2. del D.L. 17 marzo 2020 n.18, che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 consente di eseguire il pagamento in misura ridotta del 30% entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica (anziché entro 5 giorni).
ESEMPI:
Se un verbale CdS è stato notificato nei Comuni di cui all’Allegato 1 D.L. 2/3/20 n.9 in data antecedente al 22 febbraio, nel computo dei 60 giorni per il pagamento in misura ridotta non si deve computare il periodo dal 22 febbraio al 31 marzo 2020.
Quindi se il verbale è stato consegnato in uno dei predetti Comuni il 20/2 la scadenza per il pagamento entro 60 giorni non sarà il 20 aprile 2020, bensì il 29 maggio 2020.
E sempre il 29 maggio 2020 scadrà il termine di impugnazione al Prefetto, mentre il 29 aprile scadrà il termine di 30 giorni per opposizione al GdP
Se la notifica è stata eseguita il 22/2, o comunque in data successiva ma entro il 31marzo, i termini cominceranno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione perciò dal 1 aprile. Avrà quindi tempo fino al 30 aprile per pagare con la riduzione del 30% o per fare ricorso al Giudice di Pace e fino al 30 maggio 2020 per pagare entro 60 giorni o per proporre ricorso al Prefetto.
Per gli altri Comuni di Italia, se il verbale è stato consegnato nel periodo tra il 10 marzo e il 3 aprile, il termine di 60 giorni per impugnazione davanti al Prefetto o per il pagamento in misura ridotta decorrono a partire dal 4 aprile 2020. Entro il 9 marzo per pagare con riduzione del 30% o ricorrere al Giudice di Pace.
Se la consegna è avvenuta per esempio il 2 marzo, si computano i giorni fino al 9/3 poi si sospendono i termini che ricominciano a decorrere dal 4 aprile, pertanto si avrà tempo fino al 26 maggio 2020 per eseguire il pagamento nella misura ridotta dei 60 giorni.
Se la consegna è stata eseguita nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, i soggetti residenti o con sede in tutti i Comuni di Italia potranno estinguere la sanzione pagando in misura ridotta del 30% entro 30 giorni, anziché 5 giorni, partendo dal giorno successivo a quello della notifica. La data di notifica va individuata secondo il sistema sopra indicato.