PUBBLICHE AFFISSIONI
Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Parma costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.
Chi intende fare pubblicità attraverso manifesti deve, prima di inoltrare la richiesta di affissione verificare, anche telefonicamente, la disponibilità degli spazi (cioè degli impianti affissivi), specificando sia il periodo richiesto per l'affissione che la quantità e il formato dei manifesti da affiggere.
Accertata la disponibilità degli spazi, per ottenere il servizio, cioè per un'effettiva prenotazione dell'affissione, occorre presentare apposita richiesta in carta libera (commissione) specificando a pena di nullità :
• Quantità e formato dei manifesti da affiggere,
• Indicazione della categoria in cui esporre i manifesti,
• Indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria,
• Data di inizio e durata dell’esposizione.
• I dati del richiedente l’affissione, in caso di persona giuridica i dati del legale rappresentante.
Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento del canone. In ogni caso non possono essere presentate commissioni per affissioni che riguardino il periodo successivo ai 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della commessa stessa.
L'affissione si intende prenotata e pertanto iscritta nell'apposito registro cronologico, dal momento in cui la richiesta di affissione perviene alla sede di Parma Gestione Entrate S.p.A, completa degli elementi di cui al precedente comma.
L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.
Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di prenotazione della commissione pervenuta all'ufficio, annotata sull'apposito registro cronologico.
La successiva integrazione del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata, non costituisce nuova o separata commissione. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.
Riduzioni del canone (art. 36 Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847 L. 27 dicembre 2019, n. 160).
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici territoriali o altre amministrazioni pubbliche e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
I manifesti di cui sopra beneficiano della riduzione a condizione che non riportino indicazioni di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.
Esenzioni del canone (art. 37 Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847 L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune ivi compresi quelli di cui al comma 16 dell’articolo 38 del presente regolamento;
b) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
c) I manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
i manifesti di cui al comma dedicato del seguente articolo del presente regolamento nell’ipotesi di utilizzo degli impianti da parte del Comune di Parma.
Rimborso del canone (Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847 L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel caso di mancanza di spazi disponibili o di ritardo nell'effettuazione dell'affissione superiore a 10 giorni o di forza maggiore per avverse condizioni atmosferiche, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto a rimborsare le somme versate.
Il committente ha facoltà di annullare la commissione prima della data di affissione richiesta così come indicata nella commissione stessa; in tal caso ha l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del diritto dovuto, con l’esclusione degli annullamenti dovuti ad intercorse norme di legge, anche di carattere emergenziale. In tal caso il rimborso è dovuto sulla totalità del diritto dovuto.
La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione e non dà diritto al rimborso del canone dovuto.
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni (art. 35 Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847 L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni in base alle zone del territorio comunale dell’Allegato “Zonizzazione”, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati nel Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”.
Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a centimetri 70x100 e relativi multipli secondo la seguente tabella:
• Manifesti 70x100 = 1 foglio
• Manifesto 100x140 o 140x100 = 2 fogli
• Manifesto 200x140 o 140x200 = 4 fogli
• Manifesti 600x300 = 24 fogli
Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva.
Il canone per l’affissione è maggiorato nei seguenti casi:
a) per richieste di affissione inferiori a 50 (cinquanta) fogli
b) per richieste di affissioni di manifesti formati da 8 (otto) a 12 (dodici) fogli
c) per richieste di affissione di manifesti formati da oltre 12 (dodici) fogli
d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell’elenco degli impianti adibiti al servizio fino a un massimo del 2,5% della superficie disponibile.
e) per le affissioni che hanno inizio o fine nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre o Ottobre. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) d) sono stabilite nel Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”. Per le maggiorazioni di cui al presente articolo, in ogni caso, il coefficiente, sulla base del quale applicare le maggiorazioni, è quello riferito alla categoria normale applicabile per la tipologia del manifesto e la durata dell’affissione.
Le tariffe per l’effettuazione delle pubbliche affissioni in strade, vie o piazze rientranti nell’elenco di cui all’allegato “Zonizzazione”, sono classificate in “categoria speciale” e tutte le restanti strade, vie o piazze sono classificate in “categoria normale”.
Le tariffe sono deliberate dal Comune di Parma.
Presso la sede di Parma Gestione Entrate S.p.A. sono consultabili:
- le tariffe del servizio
- l'elenco degli impianti affissioni con l'indicazione della categoria cui appartengono
- l'elenco delle località del territorio comunale in categoria speciale
- il registro cronologico su cui sono annotate le commissioni.