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IMU - TASI Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso per l’Imposta Municipale Propria


Il contribuente che si accorge, preventivamente al controllo d'Ufficio, di non aver provveduto ad effettuare i versamenti richiesti nei termini previsti dalla legge, può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori con la procedura del “Ravvedimento Operoso”.


Ravvedimento Operoso - 07/01/2020 - Ravvedimento operoso Decreto Fiscale 2020.


Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.


Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.


Cosa fare se:

Se è stato omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione


  • regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, indicando l’anno al quale si riferisce il versamento e barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento. L’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento.


Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini

  • occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;

  • calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;

  • calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:

o+ 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

o + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

o + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

o + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

o + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

o + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

o + 0,05% annuo dal 01/01/2020.

  • dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv.”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

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