ICP
“L’imposta Comunale sulla Pubblicità è stata abrogata dall’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Legge 160/2019. L’imposta è stata sostituita da un canone patrimoniale. Il tributo I.C.P. resta dovuto per tutte le annualità d’imposta fino al 31/12/2020.
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), permanente o temporanea, era dovuta da chiunque intendesse effettuare pubblicità attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che fossero da tali luoghi percepibili, tramite:
• insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (D.Lgs. 507/93. art. 12);
• pubblicità effettuata con veicoli (D.Lgs. 507/93, art. 13);
• pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (D.Lgs. 507/93, art. 14);
• pubblicità varia (D.Lgs. 507/93, art, 15):
• con striscioni che attraversano strade o piazze;
• con palloni frenati;
• mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale;
• mediante persona circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
• mediante apparecchi amplificatori (pubblicità fonica);
• da aeromobili, mediante lancio di manifestini, scritte e disegni fumogeni.
L'installazione di insegne di esercizio e la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse resta soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario delle strade nei casi previsti dalla normativa vigente.”
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), permanente o temporanea, è dovuta da chiunque intenda effettuare pubblicità attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, tramite:
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insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (D.Lgs. 507/93. art. 12);
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pubblicità effettuata con veicoli (D.Lgs. 507/93, art. 13);
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pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (D.Lgs. 507/93, art. 14);
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pubblicità varia (D.Lgs. 507/93, art, 15):
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con striscioni che attraversano strade o piazze;
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con palloni frenati;
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mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale;
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mediante persona circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
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mediante apparecchi amplificatori (pubblicità fonica);
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da aeromobili, mediante lancio di manifestini, scritte e disegni fumogeni.
L'installazione di insegne di esercizio e la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario delle strade nei casi previsti dalla normativa vigente.