CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
“CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI.
La legge 160 del 27 dicembre 2019 ha introdotto a far data dal 1° gennaio 2021 il canone unico patrimoniale. Tale canone sostituisce, dalla data di entrata in vigore, i seguenti tributi della cui riscossione si occupa Parma Gestione Entrate Spa:
• (COSAP) – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
• (ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
Il canone ha come presupposti:
1. L’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali, quali ad esempio, le strade soggette a diritto di pubblico passaggio formalmente costituito, in conformità a quanto previsto dall’art.825 del Codice Civile.
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:
• su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
• su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale
• all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione previsti dal regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi:
• allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura;
• con il fine di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Ai sensi del comma 823 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 è tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero in mancanza, il soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido al pagamento del canone anche il soggetto pubblicizzato.”